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Conclusa l’istruttoria per Cambridge Analytica, emersi ulteriori illeciti, in arrivo le sanzioni del Garante della privacy.

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Il 10 gennaio 2019 si è conclusa l’istruttoria nei confronti di conclusa l’istruttoria nei confronti di Facebook per il caso “Cambridge Analytica”.  Il risultato finale ha portato alla luce che i dati degli utenti italiani acquisiti attraverso l’App “Thisisyourdigitalife”, il test della personalità creato per raccogliere le informazioni personali oggetto di profilazione, sono stati trattati in modo illecito, anche se non sono stati trasmessi a Cambridge Analytica, in quanto non era presente né un’informativa né un consenso idoneo.

Il Garante, a questo punto, ne ha vietato il trattamento in attesa di avviare un procedimento sanzionatorio.

Inoltre, è emerso dall’istruttoria un particolare trattamento dei dati personali degli utenti italiani, effettuato durante le elezioni del 4 marzo 2018, tramite un prodotto denominato “Candidati”, installato su Facebook, che permetteva agli elettori, che davano il proprio indirizzo postale, di avere informazioni sui candidati della propria circoscrizione. Facebook ha dichiarato di non aver registrato le informazioni sull’orientamento degli utenti sui suddetti profili, ma di aver conservato i file di log delle loro azioni per 90 giorni, per estrarne, successivamente, delle matrici aggregate e non definite.

Ma v’è di più. Il giorno delle elezioni, appariva sul newfeed degli utenti un messaggio che invitava alla condivisione dell’essersi recati al voto o meno esprimendo un’opinione in tal senso.

Queste funzioni di Facebook, come rilevato dal Garante, ideate e rivolte ai cittadini italiani in vista delle elezioni, non rientrano tra le finalità della “data policy” del social.

I dati personali raccolti per specifiche finalità, devono essere trattati con modalità compatibili alle suddette finalità, in questo caso particolari; le finalità del trattamento devono essere meglio descritte, in quanto vengono raccolti dati sensibili, come le opinioni politiche, e deve essere garantito agli utenti di poter esprimere il proprio consenso informato e libero, considerato il fatto che costituisce “dato sensibile” anche l’informazione sull’essersi recati alle urne o meno, informazione rimasta sul social.

In conclusione il Garante ha ritenuto illegittimo tale trattamento, in quanto quest’ultimo è stato basato su un consenso generico, a seguito di un’informativa inadeguata fornita all’utente durante la registrazione alla piattaforma, pertanto il Garante predisporrà sanzioni amministrative per tali illeciti. Il provvedimento è stato trasmesso all’Autorità di protezione dati dell’Irlanda, Paese dove è sito lo stabilimento principale di Facebook in Europa, in collaborazione, ovviamente, con l’Autorità italiana.

 

Fonte: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9080914

 

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